AGENZIA DELLE ENTRATE: DETRAIBILITA’ FATTURE MCB

Grazie all’iniziativa di una nostra socia (Laura) e all’azione congiunta di AIM nei confronti di alcuni Centri di assistenza fiscale, finalmente non esistono pi¹ dubbi sulla individuabilit  quale “spesa sanitaria” delle prestazioni rese dal MCB nell’esercizio delle propria arte ausiliaria. Ci² comporta, per il cliente, la possibilit  di scaricare le relative spese dalle tasse. Lo dice l’Agenzia delle Entrate in un importante documento in nostro possesso, il quale recita testualmente: “Con riferimento al requisito soggettivo del professionista che esegue la prestazione, al fine di individuare correttamente le spese effettivamente detraibili, si osserva che il decreto 17 maggio 2002 del Ministero della Sanit  ha stabilito che sono esenti IVA le prestazioni sanitarie rese alla persona .. da un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie….. Attualmente quindi anche la figura del MCB rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. …..Pertanto le prestazioni rese da personale abilitato, se riconducibili all’esercizio della professione di MCB e correlate da prescrizione medica, SONO DETRAIBILI, purch¨ dalla certificazione del corrispettivo (fattura ndr) risultino indicate la denominazione della figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Firmato: Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia” Inutile dire come tali concetti erano gi  noti ad AIM (come noterete dai precedenti articoli in materia) ma l’ottenimento di tale documento ufficiale ¨ il lieto fine di una questione che stava a cuore a molti notri soci. Inoltre, da tele documento ufficiale notiamo ancora alcune conferme: il fatto che il MCB possa lavorare in autonomia; il fatto che lavori su prescrizione medica (da allegare alla fattura); il fatto che la prescrizione debba essere dettagliata (quindi prevedere la massoterapia); il fatto che il mcb debba indicare in modo corretto la propria denominazione sulla fattura (massaggiatore mcb – arte ausiliaria delle professioni sanitarie ex RD 1334/28); il fatto che le prestazioni siano esenti iva……….. tutto gi  a suo tempo indicato nel nostro vademecum! Le conseguenze? Molto semplice: n© i CAF n© le Compagnie assicurative potranno pi¹ permettersi di non considerare tali spese come spese sanitarie: pena?…. una bella causetta! Riguardo ai primi abbiamo gi  ricevuto alcune conferme e risposte positive attraverso il nostro consulente fiscale Rag. Alessandro Origlio (paradossalmente senza neanche inviare il documento dell’Agenzia delle Entrate…….) Riguardo alle seconde siamo in procinto di inviare un atto ufficiale all’ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) affinch¨ le Compagnie si adeguino, in riferimento ai contratti che prevedono il rimborso delle spese sanitarie (quindi anche le nostre). Ovviamente daremo ulteriori comunicazioni sul punto. Il documento originale dell’Agenzia delle Entrate ¨ in possesso del nostro Ufficio legale attraverso il link “consulenza legale”, segnala l’eventuale mancato rispetto, da parte di CAF o assicurazioni, di tali regole. Un’ultima considerazione: tali risultati sono possibili in quanto il mcb ¨ arte ausiliaria. Non sembra infatti che tali regole, siano applicabili alle professioni di “interesse sanitario”. Ecco una delle tante differenze fondamentali tra le due categorie. Ecco perch© il Tuo titolo vale molto di pi¹ di quello che altre categorie vogliano far pensare: pensaci prima di accettare “conversioni” in altri titoli che “apparentemente” avrebbero meno valore. Infine siamo molto orgogliosi di come si sia arrivati a tale risultato, ossia attraverso l’interesse di una nostra socia (alla quale verr  regalata la quota associativa per due anni) che, ben informatasi anche attraverso la nostra documentazione, ha saputo ottenere una risposta ufficiale che mancava, mettendola a disposizione di AIm e di tutti Voi! Grazie Laura e grazie a chi si impegna per AIM. Il Consiglio direttivo e l’Ufficio legale AIM Â