Registro per la Trasparenza Unione Europea

Registro per la Transparenza EU

L’Associazione Italiana Massoterapisti è iscritta presso la Commissione Europea nel registro per la trasparenza necessaria per difendere la democrazie e permettere alle istituzioni di realizzare politiche adeguate.

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Perchè il registro per la trasparenza?

Il Registro per la Trasparenza è stato istituito per difendere la democrazia e per permettere alle istituzioni stesse di realizzare politiche adeguate che rispondano alle esigenze e alla realtà  del momento. Questo lavoro è sostenuto dalla costante e legittima interazione tra le istituzioni europee e le associazioni dei cittadini, le ONG, le imprese, le associazioni commerciali e di categoria, i sindacati, i centri di studi, ed altre organizzazioni. 
 
I cittadini hanno il diritto di pretendere che tale processo sia trasparente e si svolga nel rispetto della legge e dei principi etici, evitando che vi siano pressioni indebite o un accesso illegittimo o privilegiato alle informazioni o ai responsabili delle politiche.
 
Il Registro offre ai cittadini un accesso unico e diretto alle informazioni su chi svolge attività  tese a influenzare il processo decisionale dell’UE, sugli interessi perseguiti e sulle risorse investite in tali attività .
 
Introduce inoltre un unico codice di condotta che vincola tutte le organizzazioni e i lavoratori autonomi, imponendo loro di “attenersi alle regole del gioco”, nel pieno rispetto dei principi etici. Un sistema di reclami e sanzioni garantisce l’applicazione di tali regole e consente di gestire le presunte violazioni del codice.

Codice di Condotta

Nelle loro relazioni con le istituzioni dell’Unione europea, i loro membri, funzionari e altro personale, coloro che effettuano la registrazione:

  1. si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all’organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità  promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;
  2. evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;
  3. non rivendicano alcuna relazione ufficiale con l’Unione europea o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale dell’Unione europea;
  4. garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell’esercizio delle loro attività  rientranti nell’ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
  5. si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti da un’istituzione dell’Unione europea;non inducono i membri delle istituzioni dell’Unione europea, i funzionari e l’altro personale dell’Unione europea, cosଠcome gli assistenti o i tirocinanti dei detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;
  6. qualora ex funzionari o altro personale dell’Unione europea, ovvero ex assistenti o tirocinanti dei membri delle istituzioni dell’Unione europea, lavorino per loro, rispettano l’obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;
  7. si attengono alle disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione;
  8. informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni dell’Unione europea.

Le persone fisiche che rappresentano o lavorano per organismi registrati presso il Parlamento europeo ai fini del rilascio del lasciapassare personale e non trasferibile per l’accesso ai locali del Parlamento europeo:

  1. devono ottemperare rigorosamente alle disposizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato X, nonchè all’allegato I, articolo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento europeo;
  2. si assicurano che qualsiasi assistenza fornita nell’ambito dell’allegato I, articolo 2, del regolamento del Parlamento europeo, sia dichiarata nell’apposito registro;
  3. per evitare possibili conflitti di interesse, ottengono il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati, in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all’assunzione di un assistente parlamentare e, successivamente, lo dichiarano nel registro.