L’Associazione Italiana Massoterapisti è una associazione di categoria costituita con atto pubblico.
ART. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita nel rispetto della legge vigente l’Associazione Italiana Massoterapisti, che sarà brevemente denominata A.I.M., quale associazione di categoria degli esercenti le arti sanitarie di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici così come definite dal Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli esercenti l’arte sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici praticano, su prescrizione medica e nell’ambito delle loro competenze, la massoterapia e l’idroterapia anche con l’utilizzo di strumenti elettromeccanici; svolgono massaggi, manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano e trattamenti idroterapici come riportato nell’art. 15 e 16 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e nella Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Generale di Sanità Pubblica 20400-3 del 25 ottobre 1928-IV. All’interno dello Statuto la denominazione di Massaggiatore e Capo Bagnino sarà riportata in modo abbreviato MCB.
ART. 2 – SEDE
L’associazione ha sede in Anzio, è estranea a qualsiasi attività sindacale, partito o movimento politico, non fa discriminazione di sesso, di razza, di religione, di ideologie e non ha scopi di lucro. Può aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali con scopi analoghi, può inoltre costituire Confederazioni con altre Associazioni di categoria delle professioni o arti sanitarie nazionali o estere. La sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
ART. 3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
CAPO II – SOCI
ART. 4 – I SOCI
ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI
I soci ordinari hanno diritto di elezione passiva negli organi sociali nonché il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. I soci ordinari possono richiedere l’accesso ai documenti inerenti le delibere e i bilanci, facendone motivata e formale richiesta ai Questori delegati mediante raccomandata. I Questori riferiranno ogni richiesta e ogni decisione presa, all’Ufficio di Presidenza.
ART. 6 – DOVERI DEI SOCI
ART. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata all’Ufficio di Presidenza oppure, a scadenza naturale, non rinnovando la quota associativa. Il recesso anticipato ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale in corso. Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dalla Direzione Nazionale. Deve essere comunicata a mezzo lettera o email al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sui patrimoni dell’associazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione di decadenza, l’associato può inviare ricorso mediante raccomandata all’Ufficio di Presidenza dell’associazione. L’associato che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’associazione, perde ogni diritto di partecipare alla vita dell’associazione e a tutti i benefici derivanti dalla qualità di socio.
CAPO III – ORDINAMENTO
ART. 8 – GLI ORGANI SOCIALI
ART. 9 – CONGRESSO NAZIONALE
ART. 10 – LA DIREZIONE NAZIONALE
ART. 11 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede la Direzione Nazionale, il Congresso e l’Ufficio di Presidenza. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Come gli altri membri della Direzione Nazionale, resta in carica sei anni ed è rieleggibile. Nomina i componenti dell’ufficio di Presidenza. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario Generale; può effettuare operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sui conti correnti bancari intestati all’A.I.M., delegandone per suo conto, se necessario, il Segretario Generale. In caso di impedimento o assenza del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente Nazionale. Il Vice Presidente Nazionale e i Questori potranno operare su delega specifica del Presidente su temi di specifico interesse associativo. Il Presidente Nazionale cessato dalla carica ricopre il ruolo di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario può partecipare, senza possibilità di voto, ai lavori della Direzione nazionale e al Congresso.
ART. 12 – L’UFFICIO DI PRESIDENZA
L’Ufficio è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale e dal Segretario Generale, nominati dallo stesso Presidente tra i membri della Direzione Nazionale. L’Ufficio di Presidenza Nazionale predispone programmi, progetti e schemi di lavoro da sottoporre all’approvazione della Direzione Nazionale. In caso di urgenza, assume provvisoriamente i compiti della Direzione Nazionale, ratificandoli in occasione della prima riunione utile. Competono all’Ufficio di Presidenza Nazionale la materia della formazione professionale, dell’aggiornamento, gli aspetti giuridico-professionali, le relazioni con enti e autorità estere, le relazioni sociali, i comunicati stampa, il coordinamento ed il controllo delle attività dei Delegati regionali, nonché tutto ciò che sia ritenuto di utilità per l’immagine ed il decoro dell’associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla presentazione dei progetti e alla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale.
ART. 13 – I QUESTORI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dalla Direzione Nazionale;da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. La Direzione Nazionale potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione;da iniziative promozionali.I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.
ART. 15 – BILANCIO ANNUALE
Il bilancio, sotto forma di rendiconto economico finanziario, è predisposto dall’Ufficio di Presidenza ed approvato dalla Direzione Nazionale con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Ai sensi dell’art.20 del C.C., l’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio deve tenersi, almeno una volta l’anno, entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e comunque non oltre 6 mesi nei casi particolari. Il bilancio è depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima dell’assemblea.
ART. 16 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Congresso straordinario, con le modalità riportate all’art. 9, delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità similari a quelle dell’A.I.M.
CAPO IV – COMITATO SCIENTIFICO
ART.17 – COMITATO SCIENTIFICO
Gli associati, o persone che siano ritenuti particolarmente idonee dalla Direzione Nazionale, che abbiano interessi comuni nell’ambito della massoterapia e discipline affini, possono costituire Comitati Scientifici a livello nazionale. La richiesta di costituzione dei Comitati Scientifici AIM dovrà essere inviata all’Ufficio di Presidenza e verrà sottoposta alla votazione della Direzione. In caso di silenzio assenso la richiesta si intende respinta. Si rimanda al regolamento attuativo che sarà approvato dalla Direzione Nazionale per quanto attiene alle norme che ne regolano l’attività.
CAPO V – RAPPRESENTANZE E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ART. 18 – RAPPRESENTANZE TERRITORIALI
La Direzione Nazionale può autorizzare rappresentanze regionali. I Delegati Regionali saranno eletti mediante scrutinio segreto dalla Direzione Nazionale dopo aver esaminato tutte le candidature. I Delegati Regionali durano in carica quattro anni e porranno essere rieletti una sola volta consecutivamente. Le competenze regionali sono ripartite per territorio.
ART. 19 – ORDINAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE REGIONALI
Il funzionamento è disciplinato dal presente Statuto con un rapporto di subordinazione e gerarchia. I Delegati Regionali dipenderanno, per il loro operato, direttamente dall’Ufficio di Presidenza. Il loro comportamento dovrà ispirarsi ai principi e agli scopi indicati nel presente statuto e non dovrà in alcun modo contravvenirvi. Tutti i Delegati Regionali devono garantire fattiva collaborazione ad ogni iniziativa programmata dall’Ufficio di Presidenza Nazionale.
ART. 20 – RESPONSABILITÀ DEI DELEGATI REGIONALI
L’A.I.M. non risponde civilmente e penalmente della gestione e delle azioni dei sui Delegati Regionali e di eventuali accordi commerciali presi. È fatto divieto ai Delegati Regionali stipulare accordi commerciali senza mandato speciale dell’Ufficio di Presidenza. Qualsiasi atto o accordo non autorizzato sarà considerato una violazione del Regolamento, punibile anche con la revoca del mandato. È fatto divieto ai Delegati Regionali di commercializzare e distribuire gadget ed abbigliamento ufficiale dell’A.I.M.
ART. 21 – STATUTI E REGOLAMENTI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI AIM
ART. 22 – SCIOGLIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E NOMINA DI UN COMMISSARIO
È facoltà della Direzione Nazionale deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale quando si riscontri una qualunque violazione dello Statuto, dei Regolamenti e del codice deontologico. In caso di procedimento disciplinare nei confronti del Presidente Regionale, la Direzione Nazionale nominerà un Commissario, di solito il Vice Presidente Regionale, sino all’esito del procedimento e, in caso di sanzioni di sospensione o radiazione, sino a nuove elezioni.
ART. 23 – SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DELEGATI REGIONALI AIM
Si rimanda a quanto indicato nel Capo VI del presente Statuto.
CAPO VI – NORME DISCIPLINARI E SANZIONI
ART. 24 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il procedimento disciplinare è attivato per inottemperanza allo Statuto, ai Regolamenti emanati e al Codice Deontologico, su iniziativa dalla Presidenza o della Direzione Nazionale. Raccolte le informazioni, verrà data comunicazione all’interessato, formalizzando la contestazione di addebiti. L’associato ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate sui fatti. Il Collegio giudicante dovrà essere formato da tre membri: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere, nominati dalla Direzione Nazionale tra gli appartenenti all’AIM o tra persone con particolari competenze e conoscenze in ambito giuridico. A quest’ultime potranno essere rimborsate le spese documentate. Il collegio giudicante, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per il processo disciplinare. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l’eventuale sanzione disciplinare. Entro 30 gg. dalla sentenza disciplinare, l’associato può proporre appello al Presidente Nazionale. L’appello non interrompe l’eventuale provvedimento e verrà valutato dall’Ufficio di Presidenza Nazionale. Per la sentenza di appello il Presidente può chiedere il parere dei Questori. L’inosservanza di modi e tempi prescritti nei commi precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta al giudizio del Presidente Nazionale.
ART. 25 – SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni irrogabili, anche in combinazione tra loro, sono: a. l’ammonizione che consiste nella diffida; b. la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta; c. la sospensione che consiste in una temporanea sospensione dall’Associazione; d. la sospensione dal registro Nazionale; e. la pena pecuniaria nella misura max di € 500,00; f. la radiazione che consiste nell’espulsione definitiva dall’associazione. Costituisce motivo di sospensione cautelare dall’associazione la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico, dallo Statuto e dai Regolamenti. La sospensione cautelare è decisa dalla Direzione Nazionale, in attesa del giudizio del Collegio Giudicante. Tale istituto, è facoltativo e a tempo determinato e non può essere superiore a un anno. La pena della sospensione, di cui al precedente punto “c”, ha durata massima di mesi sei. La sanzione disciplinare deve essere sempre comminata in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati all’Associazione o agli associati. Il socio radiato non potrà essere riammesso all’A.I.M. per anni 5. I soci condannati al pagamento della sanzione pecuniaria sono sospesi fini al relativo pagamento; coloro che non corrisponderanno la pena pecuniaria entro 90 giorni dalla sentenza saranno radiati dall’A.I.M.
CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 26 – INCOMPATIBILITA’
L’Ufficio di Presidenza è delegato a predisporre un Regolamento per le incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi esterni all’ A.I.M. che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa, da sottoporre alla Direzione Nazionale per l’adozione.
ART. 27 – PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ DELLA DISCIOLTA A.I.M.
L’A.I.M. proseguirà tutte le azioni amministrative e giuridiche già intraprese dalla disciolta A.I.M., continuando a perseguire gli obbiettivi di tutela della professione di MCB e dei suoi iscritti.
ART. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in relazione all’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità, dando luogo ad un arbitrato. L’arbitro sarà scelto dalla Direzione Nazionale con scrutinio segreto; in caso di opposizione alla nomina dell’arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale dove ha sede l’Associazione. Le spese degli atti saranno completamente a carico degli oppositori.
ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.