ALCUNI CHIARIMENTI PER L’APERTURA DEGLI STUDI

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Dichiarazioni di inizio attivit  per l’apertura di studi professionali per “MCB” tra risposte confusionarie e ingerenze non dovute da parte delle asl territoriali: alcuni consigli di AIM!   

Per fortuna non sempre, ma il fenomeno con cui le ASL locali intervengono nelle richieste di apertura di studi per MCB, depositate CORRETTAMENTE, presso gli uffici comunali competenti, con risposte e pareri, a nostro avviso, confusionari e fuorvianti, si moltiplica con preoccupante frequenza. Pareri e “consigli”, ogni volta diversi e contrari, sia indirizzate ai Comuni, sia agli stessi richiedenti, che spesso ignorano e omettono le leggi vigenti (spesso da non avere idea neppure di che professione si stia parlando e confondendola con altre), oppure applicano norme non applicabili……. oppure, per fortuna, individuano correttamente la disciplina, ma in maniera sempre fumosa e poco chiara. Ci², con il risultato (o scopo?) di trasformare un normale procedimento amministrativo attuato per l’apertura di una attivit  di MCB (arte ausiliaria), in una richiesta di apertura di “massaggi benessere” o, al contrario, di uno studio di fisioterapia, cos¬ stravolgendo la richiesta originaria. Tutto ci² in un procedimento in cui le ASL NON HANNO POTERI AUTORIZZATIVI O DI MERITO SULLE PREROGATIVE DI UNA ARTE AUSILIARIA GIA’ INDIVIDUATA DALLA LEGGE, bens¬ SOLO DI VERIFICA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLO STUDIO. AIM sta raccogliendo materiale al fine di porre avanti alle Autorit  competenti, le palesi incongruenze dei pareri asl, che di fatto ostacolano l’esercizio di una professione dello stato, creando una non sappiamo quanto voluta confusione. Per fare questo abbiamo bisogno della partecipazione dei nostri soci: segnalaci casi in cui le asl hanno avallato (mediante controlli o mediante silenzio assenso) la tua richiesta di apertura dello studio o di lavoro presso strutture sanitarie e non solo i casi negativi. Ecco alcuni casi di risposte da parte delle asl, quelle a nostro avviso corrette e quelle scorrette e consigli su come presentare le richieste in caso di apertura studio o richiesta di lavoro presso strutture sanitarie e su come difenderti da queste ingerenze nella tua presentazione della dichiarazione di inizio attivit . …..leggi tutto…. (area riservata)   
 
ARTICOLO 
Alcuni soci, evidentemente ben indirizzati anche da noi, hanno presentato richieste presso il comune competente, per l’apertura di uno studio MCB, presentando la relativa dichiarazione di inizio attivit , come previsto dall’art 3 RD 1334/28 per le ARTI AUSILIARIE. Spesso tale attivit  viene definita studio massoterapico o gabinetto massoterapico o attivit  di massaggio su prescrizione e controllo medico. Tutto corretto. Ciononostante, l’utilizzo di tali terminologie nella DIA (“terapico” “prescrizione” “medico”), fanno scattare in alcune ASL locali (ovviamente invocate dal Comune per la definizione dei requisiti igienico sanitari della struttura) una specie di allarme, che si concretizza in una particolare “foga”, per non dire “fobia”, nel voler intervenire nel procedimento specificando la valenza non sanitaria della professione di MCB rispetto alle professioni sanitarie da lei autorizzate (medici, fisioterapisti ecc…) Tale foga spesso si concretizza in pareri, verbali, richieste di modifica della DIA che non solo non competono a tale organismo (l’asl infatti non pu² intervenire certo, almeno in tale fase, sullo specificare cosa pu² o non pu² fare il MCB, in quanto ci² ¨ specificato dalla legge! …. ma deve valutare i requisiti igienico sanitari dello studio: che non sono quelli dello studio sanitario), ma che perdono totalmente di vista la qualifica della professione di MCB quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie, nonch© tutte le norme che la regolano, confermate altres¬ dalle recenti opinioni giurisprudenziali. Ecco quindi che, nel frettoloso e ansioso obiettivo di chiarire “che loro non stanno autorizzando in alcun modo una professione sanitaria” (NDR: …. E chi l’ha chiesto?), si sbilanciano in spesso fantasiose regolamentazioni e definizioni della professione.   Ecco alcuni esempi di come le asl hanno gi  risposto e potrebbero intervenire nel tuo procedimento di apertura dello studio o di richiesta di lavorare presso uno studio fisioterapico: noterai le nette differenze e la chiara confusione di alcuni, i quali non solo sbagliano l’applicazione delle leggi, ma dicono il contrario dell’asl di fianco. Ecco di fronte a cosa potresti trovarti:   

A : Il titolo di mcb, consente di dare inizio ad un’attivit  autonoma senza pareri o prese d’atto Asl “tipo quelle di strutture e studi sanitari” eventualmente l’asl potrebbe fornire pareri igienico – sanitari come per le altre arti di ottico e odontotecnico….Consente (anche) di esercitare la relativa attivit  presso strutture sanitarie……….Il controllo del medico curante appare coincidente con la prescrizione e indirizzo e non con la presenza …… Non consente di aprire uno studio professionale sanitario nell’eccezione prevista dal DGR 5724/2001 della Regione Lombardia, proprio perch© non ¨ professione sanitaria Questo parere ¨, a nostro avviso, corretto: attivit  autonoma, di competenza comunale come per ottico e odontotecnico. L’asl si limita al parere igienico sanitario dello studio (che fornisce direttamente al comune e non a voi!). Spetter  al MCB non andare oltre le sue competenze! Quindi prima di aprire uno studio assicurati di conoscerle bene, perch© poi l’asl controlla. Per² anche questo parere nasconde un’inspiegabile insidia: perch© dire che non consente l’apertura di uno studio professionale nell’eccezione prevista dal DGR 5724/2001 visto che la richiesta di apertura attivit  non richiedeva ci²? Tale DGR, infatti, prevede le procedure per l’apertura di studi sanitari in Lombardia (fisioterapia per esempio). Ma ci² non si ¨ mai chiesto: perch© ribadirlo? (sarebbe come chiedere l’apertura di un negozio di ottica e l’asl rispondesse che il mio titolo non mi concede di aprire uno studio dentistico: grazie per l’informazione, diciamo che fino a qui ci si arriva) Quindi tale assunto ¨ inconferente rispetto alla richiesta e va ignorato.   

B: Gent.la Sig. ………………….., come gi  comunicato in precedenza, la Sua non ¨ un’attivit  sanitaria e per l’incontro con i Legali abbiamo le seguenti disponibilit â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦… > > Dell’incontro verr  redatto un verbale di cui Le sar  rilasciata copia. > > Si chiede di conoscere alcuni dei nomi dei centri di “massofisioterapia” aperti in Lombardia, da un massofisioterapista che esercita attivit  sanitaria in autonomia, per avere un confronto con le altre ATS. > > In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti Dott.ssa …………………… In questo parere dell’asl (tra l’altro scritto via mail ordinaria e pertanto privo di qualsiasi valore legale) ¨ chiara, MA GRAVISSIMA, la confusione tra mcb e massofisioterapista. Gravissimo per un funzionario che poi dovrebbe controllarvi con potere di elargire multe o denunce per abuso di professione! Anche tale nota va ignorata, in quanto palesemente errata.   

C : Si rappresenta che l’orientamento dello Scrivente, alla luce della normativa vigente e del parere del Ministero della Salute del 19/7/2010,  ¨ quello di riservare l’apertura di studio professionale solo ad operatori riconducibili  alle professioni sanitarie individuate dal decreto del Ministero della Sanit  del 29 marzo 2001, di cui all’art.6, comma 3, del d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i. Nulla toglie che i massaggiatori capo bagnino possono essere assunti dalle strutture sanitarie private, fermo restando il divieto di compiere atti riservati ai professionisti sanitari (fisioterapisti, terapisti della neuro e Psicomotricit , ecc), e quindi in nessuno caso pu² compiere attivit  di valutazione, elaborazione, effettuazione e verifica degli interventi riabilitativi di carattere neuro motorio, comunicativo, sensoriale, neuropsichiatrico, della psicomotricit  ed educativo rivolto alla persona, cos¬ come non pu² porre in essere attivit  di programmazione degli interventi di prevenzione secondaria, cura e riabilitazione nelle aree della neuromotricit , delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici di varia eziologia, congenita o acquisita, anche tramite l’utilizzo di terapie fisiche e l’ausilio di tecnologie. Sulla base di quanto sopra, nei casi precedentemente esaminati,  ¨ stato affermato che il massaggiatore capo bagnino non pu² esercitare attivit  libero professionale nell’ambito della DGR 5724/2001, ed in caso di assunzione in struttura ambulatoriale,  tale figura professionale debba lavorare sempre sotto la supervisione di un operatore sanitario o medico dell’area riabilitativa, riservando la propria attivit  alla massoterapia e attuazione di terapie fisiche con l’ausilio di elettromedicali. Pertanto si chiede se il massaggiatore capo bagnino: pu² procedere alla comunicazione di inizio attivit  di tipo sanitario ai sensi DGR 5724/2001;pu² lavorare nell’ambito di uno studio professionale sanitario (ex DGR 5724/2001) sotto la supervisione di un operatore sanitario dell’area riabilitativa (intendendo per supervisione l’esercizio di tale attivit  sotto supervisione e responsabilit , cio¨ indirizzo, controllo e monitoraggio continuativo, da parte di un professionista sanitario o medico dell’area della medicina fisica e riabilitativa).pu² lavorare nell’ambito di una struttura ambulatoriale sotto la supervisione di un operatore sanitario dell’area riabilitativa per quanto sopra descritto si resta in attesa di quanto richiesto. Cordiali saluti In questo caso l’ASL, contravvenendo alle sue funzioni e non comprendendo per quale motivo risponda in tal modo su una semplice richiesta di apertura dello studio di MCB, cita una richiesta di parere (che non sappiamo se ha mai avuto risposta), inoltrata dalle asl, Regione al Ministero. Ma cosa ha a che fare con la DIA comunale? Anche in questo caso l’asl dimostra di interpretare male le norme, citando norme che non riguardano il mcb, al solo fine di delimitarne la propria attivit  di legge, tra l’altro citando una richiesta di alcun valore giuridico come se fosse una norma. Si cita infatti (correttamente) l’area di competenza del fisioterapista: area a noi interdetta! si cita ancora (correttamente) il DGR 5724/2001 per l’apertura di studi sanitari: area a noi interdetta (la competenza ¨ comunale si ribadisce). Tutto corretto tranne una cosa: cosa ha a che fare con il MCB, visto che non abbiamo chiesto n© di fare i fisioterapisti, n© di aprire uno studio sanitario? E cosa interessa al richiedente della richiesta di parere? Al massimo interesser  la risposta… o no? La confusione di questa asl ¨ totale….. e il problema ¨ che ¨ una delle pi¹ importanti! Questa asl scambia l’apertura di uno studio di mcb con l’apertura di uno studio sanitario ed ¨ talmente confusa e “spaventata” di involontariamente fornire la possibilit  di fare “sanitario”, che il risultato ¨ quello di seguito….. A nostro avviso, una tale considerazione, se non viene riportata in un atto di “diniego” da parte del Comune (nei 30 gg) ¨ da ritenersi nulla e non considerabile   Il mcb pu² aprire in autonomia una struttura a valenza non terapeutica……Si corregge la relazione tecnica eliminando le parole massaggio terapeutico e sotto prescrizione medica…. Sono state date indicazioni per l’apertura di uno studio di fisioterapia ai sensi del DGR 5724/2001 all’interno del quale il MCB pu² svolgere attivit  terapeutica sotto supervisione e controllo del fisioterapista…… 

Nota bene: contrario al parere A 
Ecco il risultato di quanto sopra: secondo questa asl il mcb, autonomamente, non potrebbe svolgere le proprie mansioni previste dalla legge (massaggi su prescrizione e controllo del medico curante), mentre potrebbe farlo in uno studio di fisioterapia. Tesi interessante, ma in base a quale norma dello stato? L’asl si attacca alle parole “massoterapia” e “prescrizione”: secondo lei queste sono terminologie di competenza di uno studio fisioterapico. Incurante di tutte gli interventi giurisprudenziali che addirittura autorizzano il mcb ad usare gli elettromedicali. Costringe (togliendo le parole suddette) il richiedente a trasformare la propria richiesta di apertura di uno studio di mcb, in una richiesta di apertura di un centro massaggi benessere (o cinese). Tale risposta ¨, a nostro avviso, contro la legge.    In merito alla comunicazione di apertura di gabinetto massoterapico per “massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” si precisa che l’attivit  oggetto della predetta comunicazione ricade nelle “professioni non organizzate” e come tale, a giudizio del servizio scrivente, nell’ambito applicativo della legge n 4 del 14 gennaio 2013 e pertanto senza obblighi di SCIA. La stessa norma prevede che l’esercizio della professione non ordinistica sia LIBERO……… Si fa presente inoltre che tale diploma non risulta tra quelli che la Regione Piemonte considera come equipollenti ai sensi del DGR n 9-11161 e pertanto si vieta qualsiasi attivit  a scopo terapeutico e si ricorda altres¬ il veto ad utilizzare richiami pubblicitari riferiti a effetti terapeutici e estetici, alle pratiche invasive e/o alle promesse di guarigioni dalle malattie o miglioramento del benessere psicofisico…. 

Nota bene: contrario ai pareri A e B 
Questa risposta ¨ la pi¹ fantasiosa, comunque non ¨ un diniego! Quindi non preoccupatevi. Ci tiene solamente a precisare di quanta “poca conoscenza” esista ancora sulla professione di mcb. L’asl confonde il MCB (arte ausiliaria) con quelle previste dalla legge 4/2013 (professioni non regolamentate): insomma alla stessa stregua del naturopata, del cartomante o del prestigiatore. Non conosce la disciplina di legge, ma ci² che ¨ peggio, neanche l’elenco del Ministero sanit . L’appello a evitare “promesse di guarigioni” ¨ quasi divertente. Si ritiene che anche tale parere non debba avere alcuna ripercussione sulla procedura DIA, a meno che non vi sia un diniego del comune. Il mcb far  quello che la legge prevede e le convinzioni di tale asl, la quale crede che una arte ausiliaria sia una professione ex legge 4/2013 lasciamole all’asl. AIM per² non potr  lasciar passare tale chiara inconferenza.      (alla richiesta di una fisioterapista di collaborazione nel proprio studio di un MCB – quindi in studio fisioterapico) In relazione quindi alla sua richiesta, al momento non ¨ possibile confermarle la collaborazione nei termini richiesti, ma poich© trattasi di figura compresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quindi non pu² svolgere prestazioni proprie delle professioni sanitarie. 

Nota bene: contrario al parere A, B, C 
Il questo caso la fisioterapista comunicava correttamente all’asl (e non al comune) la collaborazione, sotto la sua responsabilit , del mcb nel suo studio, ma, anche in questo caso l’asl va in confusione, citando una differenza ben nota non si sa per quale motivo. Questa non ¨ una motivazione, quindi va impugnata in giudizio.   Consigli operativi Dalle brutte esperienze sopra riportate, consigliamo vivamente di prestare molta attenzione alle richieste di DIA. Allorquando viene indicata l’attivit , abbiamo capito, per evitare di incorrere in interferenze di asl poco informate, che non ¨ assolutamente conveniente indicare attivit  diverse da quelle di mcb, anche se poi sono la stessa cosa (tipo massoterapia, massoterapista, massaggio su prescrizione medica, gabinetto massoterapico ecc..), perch© tali terminologie allertano le asl e le fanno intervenire nei modi strampalati sopra visti. Inserire semplicemente la dicitura “studio professionale per massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – arte ausiliaria delle professioni sanitarie ex RD 1334/28”. Se chiedono le mansioni: “massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano e bagni medicali”: STOP! Poi attendete la risposta del Comune. Ci² che dice l’asl nel frattempo ¨ solo interlocutorio, pertanto non convincetevi a cambiare la DIA. Se la risposta del Comune sar  negativa (perch© influenzato da qualche asl un po’ confusa), la si potr  impugnare. Che poi il mcb svolga la massoterapia su prescrizione medica lo dice la legge. Non ¨ assolutamente necessario metterlo nella DIA. Se aprite uno studio le prescrizioni mediche devono essere specifiche: le asl lo richiedono (es: ciclo di massoterapia, quale area trattare, no FKT). Infine se dovete lavorare in uno studio fisioterapico sappiate che potete farlo, sotto la supervisione e il monitoraggio del professionista sanitario. Quest’ultimo quindi comunicher  all’asl la presenza del mcb e la sua supervisione. AIM intender  combattere quelle che riteniamo ingerenze delle asl territoriali con erronee interpretazioni e applicazioni delle leggi. 
 
La Direzione Nazionale / L’ ufficio legale  
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