ANCORA RICONOSCIMENTI TITOLI U.E.
IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunit  europee ed in particolare l’art. 1, comma 1, 3, e 4 e l’allegato B;   Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento  delle  qualifiche professionali cosi’ come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;   Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;   Vista l’istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra S.S., cittadina italiana, chiede il riconoscimento  del  titolo  di  “Masseurin  und   medizinische Bademeisterin” conseguito in Germania il giorno 24 settembre 2001 presso  lo  “Sebastian-Kneipp-Berufsfaschule  fur  Massage   des Kneipp-Bundes e. v. in Bad Worishofen” – Scuola statale professionale Sebastian-Kneipp per massaggiatori dell’Associazione Kneipp e. v. a Bad Worishofen – di Augsburg (Germania), al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attivita’ professionale di “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”;   Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall’ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI  n.  309/1969,  con  quello  di “Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”, come contemplato dal testo unico delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;   Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e’ stato gia’ provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;   Accertata la completezza e la regolarita’ della documentazione prodotta dal richiedente;   Rilevata la corrispondenza dell’attivita’ che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”;   Accertata la sussistenza dei  requisiti  di  legge  per  il riconoscimento del titolo in questione;   Ritenuto che la formazione  del  richiedente  non  necessita dell’applicazione di misure compensative;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;                                Decreta:Art. 1     Il titolo di studio “Masseurin und medizinische Bademeisterin” conseguito in Germania il giorno 24 settembre 2001 presso lo “Sebastian-Kneipp-Berufsfaschule fur Massage des Kneipp-Bundes e. v. in Bad Worishofen” – Scuola statale professionale Sebastian-Kneipp per massaggiatori dell’Associazione Kneipp e. v. a Bad Worishofen – di Augsburg (Germania), con autorizzazione ad esercitare l’attivita’ professionale di “Masseurin und medizinische Bademeisterin” a partire dal 3 giugno 2002 dalla Sig.ra S.S. ¨Â riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attivita’  di “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”.   Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 10 maggio 2011                                         Il direttore generale: Leonardi