ANCORA RICONOSCIMENTI TITOLI U.E.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per l’adempimento di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia alle Comunit Â  europee ed in particolare l’art. 1, comma 1, 3, e 4  e l’allegato B;    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche professionali cosi’ come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del Consiglio del 20 novembre 2006;    Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto  legislativo che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di formazione;    Vista l’istanza corredata della  relativa  documentazione,  con  la quale la Sig.ra S.S.,  cittadina  italiana,  chiede  il riconoscimento   del   titolo   di   “Masseurin   und    medizinische Bademeisterin” conseguito in Germania il  giorno  24  settembre  2001 presso   lo   “Sebastian-Kneipp-Berufsfaschule   fur   Massage    des Kneipp-Bundes e. v. in Bad Worishofen” – Scuola statale professionale Sebastian-Kneipp per massaggiatori dell’Associazione Kneipp e.  v.  a Bad Worishofen – di Augsburg (Germania), al fine  dell’esercizio,  in Italia, dell’attivita’ professionale di “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”;    Ritenuta la corrispondenza di detto  titolo  estero  conseguito  in base alle disposizioni previste dall’ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961,  modificato  con  BGBI   n.   309/1969,   con   quello   di “Massaggiatore capo bagnino degli  stabilimenti  idroterapici”,  come contemplato dal testo unico delle Leggi  Sanitarie  n.  1264  del  23 giugno 1927;    Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e’  stato  gia’  provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16,  comma  5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;    Accertata la completezza  e  la  regolarita’  della  documentazione prodotta dal richiedente;    Rilevata la corrispondenza dell’attivita’ che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”;    Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il riconoscimento del titolo in questione;    Ritenuto  che  la  formazione   del   richiedente   non   necessita dell’applicazione di misure compensative;    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;                                 Decreta:Art. 1      Il titolo di  studio  “Masseurin  und  medizinische  Bademeisterin” conseguito  in  Germania  il  giorno  24  settembre  2001  presso  lo “Sebastian-Kneipp-Berufsfaschule fur Massage des Kneipp-Bundes e.  v. in Bad Worishofen” – Scuola  statale  professionale  Sebastian-Kneipp per massaggiatori dell’Associazione Kneipp e. v. a Bad  Worishofen  – di Augsburg (Germania), con autorizzazione ad esercitare  l’attivita’ professionale di “Masseurin und medizinische Bademeisterin” a partire dal 3 giugno 2002 dalla Sig.ra S.S. ¨Â  riconosciuto  quale titolo  abilitante  per  l’esercizio  in  Italia  dell’attivita’   di “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”.    Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma  6,  del  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara’ pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.        Roma, 10 maggio 2011                                          Il direttore generale: Leonardi