ELETTROMEDICALI… SI O NO? SENTENZA STORICA

  USO ELETTROMEDICALI: PARTITA CHIUSA! Lo studio legale AIM informa su una importante (ed ennesima) sentenza depositata in gennaio 2017 sull’utilizzo degli elettromedicali nonch© dei limiti rispetto all’attivit  fisioterapica. Leggi il commento   Mentre altri pensano esclusivamente a vendere, senza porsi problemi circa le reali problematiche legate all’utilizzo di elettromedicali da parte del mcb, AIM preferisce informare prima di “consigliare” l’acquisto di costosi macchinari.   Troppe volte, e soprattutto ultimamente, abbiamo assistito a “venditori di elettromedicali” che si propongono come partners degli mcb (con cotanto benestare degli enti di categoria), senza considerare che proprio il possesso di questi apparati ha provocato per alcuni nostri colleghi, problematiche giudiziarie e senza considerare che, senza l’incessante attivit  di ricerca e assistenza di AIM, tali problematiche si sarebbero chiuse con inevitabile condanna!   Ci chiediamo se le aziende (pur serie) e le associazioni o federazioni che le promuovono, si adoperino a fare corretta informazione sull’utilizzo dell’elettromedicale, rispetto alla professione fisioterapica a noi inibita, prima di venderlo o di sponsorizzare convegni …… Ci chiediamo altres¬ se si siano adoperate per inserire il mcb (e la sua attivit  professionale… se sanno cos’¨..) nei loro manuali d’uso o nelle loro relazioni tecniche, o se si siano informate presso le ATS locali (che ovviamente vedono l’elettromedicale esclusivamente utilizzabile dal fisioterapista) ………prima di proporsi ai nostri colleghi.   Quindi, anzich© promuovere o accettare sponsorizzazioni, AIM, come detto, preferisce informare. A voi pertanto il commento su questa ennesima sentenza, reperita dal nostro studio legale: un ulteriore passo avanti sull’argomento, sulla possibilit  di utilizzo e sui limiti di utilizzo. Buona lettura. Direttivo AIM   “ Grazie all’indicazione di un nostro socio (Carlo), possiamo segnalare il deposito, in data gennaio 2017, di una importante ordinanza emessa da un Tribunale del riesame del sud Italia (manteniamo riserbo per ovvi motivi di privacy) che, a nostro modesto avviso, unita alle sentenze, ordinanze e provvedimenti di archiviazione gi  ottenuti dal nostro studio per casi simili, tra gli anni 2014 e 2016, chiude con successo, la questione relativa all’utilizzo di macchinari elettromedicali anche da parte di figure professionali diverse dal fisioterapista e di rango non universitario (come le arti ausiliarie e le professioni di interesse sanitario). Si parla, in particolare, di macchinari destinati alla tekarterapia, elettroterapia e laserterapia, i quali venivano sequestrati ad un massofisioterapista post 99, durante il loro utilizzo su pazienti dotati di relativa prescrizione del medico…. Con relativa denuncia per abuso di professione fisioterapica. A sostegno di tale sequestro, come gi  successo ad alcuni mcb seguiti dallo studio legale AIM negli anni passati, si diceva che l’utilizzo di tali macchinari, classificati come elettromedicali, fosse riservato al possesso della laurea in fisioterapia. Ancora una volta tale presupposto viene definito ERRATO dal Giudice! Infatti, il massofisioterapista, proponeva ricorso, ottenendo il dissequestro per mancanza di fumus boni iuris, ossia mancanza dei presupposti per una condanna di abuso di professione fisioterapica, con una ordinanza di grande importanza anche per la figura di MCB (per i motivi che si diranno sotto).   Ancora una volta viene ribadito come non sia il possesso o l’utilizzo di elettromedicali a integrare l’abuso di professione fisioterapica, ma il come e su quale patologia vengano utilizzati “   Ecco quindi che il limite di utilizzo viene posto ancora una volta (come gi  accaduto nei vari casi seguiti dal nostro studio con successo) NON DAL SEMPLICE POSSESSO, ma dal fatto che tali macchinari vengano utilizzati e siano compatibili con l’attivit  di massoterapia (muscolare e scheletrico) e non vengano utilizzati invece come attivit  di fisioterapia (neurologico). Nel primo caso non si ravvede il motivo per cui il professionista, pur non fisioterapista, non possa utilizzare tali tipi di tecnologie in ausilio al proprio lavoro.   Perch© tale ordinanza, pur riferendosi ad un massofisioterapista post 99, ¨ importante per la categoria MCB? Perch© il principio (gi  affermato per gli mcb in passato) ¨ lo stesso … anzi, considerato che il mcb ¨ arte ausiliaria (quindi di rango superiore giuridicamente rispetto alle professioni di interesse sanitario – come definite dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n 300), vale a maggior ragione. Possiamo dire che questa ordinanza, unita alle sentenze gi  in nostro possesso e in mancanza assoluta di sentenze contrarie, chiuda definitivamente il cerchio sull’argomento, evidenziando i seguenti importanti principi: – Il macchinario deve essere compatibile con l’attivit  di massaggio (quindi tekar e ultrasuoni appaiono compatibili, a potenze compatibili): – ¨ necessario pretendere dalle ditte venditrici chiara posizione e spiegazione su tale punto, magari con adeguata relazione tecnica, per facilitare l’opera degli accertatori – Necessit  della prescrizione medica.        I “controllori”, ossia i NAS o gli accertatori ats, DEVONO operare, prima di procedere a sequestri, ad una valutazione approfondita basata non solo sul possesso o l’utilizzo del macchinario, ma se questo sia stato utilizzato su patologie o pazienti neurologici (e non su problematiche muscoloscheletriche, di competenza anche di figure diverse quali il mcb o il mft) -          ….. e infine, chi si ostina a denunciare tali tipi di professionisti che reputa concorrenti (infatti i nas non escono quasi mai se non su segnalazione di qualcuno….) sta ottenendo i risultati opposti: prima ci ha provato con gli mcb. Oggi (dopo le sentenze favorevoli agli mcb) ci prova con i mft post 99…. Ma il risultato ¨ sempre lo stesso. Complimenti a chi ha ottenuto tale importante risultato. Cordialmente. Avv Alessandro Carluccio Ufficio legale A.I.M.