Emendamenti al DDL Lorenzin – tra abrogazioni e nuove figure

ART. 4-bis.1. Dall’entrata in vigore della presentelegge sono soppresse le figure di massofisioterapista,di terapista della riabilitazionee di massaggiatore sportivo. Dallamedesima data sono abrogate le seguentidisposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio1971, n. 403 « Nuove norme sulla professionee sul collocamento dei massaggiatorie massofisioterapisti ciechi », decreto10 febbraio 1974 del Ministro della pubblicaistruzione di concerto con il Ministrodella sanit  « Riconoscimento delle scuoleper la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30marzo 1971, n. 118 « Conversione in leggedel decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 enuove norme in favore dei mutilati edinvalidi civili », articolo 8, comma 1, dellalegge 26 ottobre 1971, n. 1099 « , tutelasanitaria delle attivit  sportive » limitatamentealla frase « corsi per coloro cheintendono esercitare l’arte di massaggiatoresportivo, ai quali sono ammessi icandidati in possesso del diploma rilasciatoai sensi dell’articolo 1 della legge 19maggio 1971, n. 403, a seguito dell’esitopositivo degli esami viene rilasciato appositoattestato, decreto 5 luglio 1975 delMinistro della sanit  di concerto con ilMinistro per la pubblica istruzione “Determinazionedelle materie fondamentalidi insegnamento per quanto concerne icorsi per massaggiatori sportivi ».2. Dall’entrata in vigore della presentelegge ¨ altres¬ soppressa la figura delmassaggiatore – capo bagnino degli stabilimentiidroterapici di cui al regio decreto31 maggio 1928, n. 1334.3. I corsi di formazione per il rilasciodei titoli di cui ai commi 1 e 2 sonosoppressi. Sono garantite la prosecuzionee la conclusione, senza possibilit  di rinnovoo continuazione dei soli corsi gi regolarmente autorizzati ed avviati entrola data di entrata in vigore della presentelegge.4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sonocollocati ad esaurimento ed i possessoripossono continuare a svolgere le attivit attribuite a tali figure.5. Con Accordo sancito in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano sono definite leattivit  e la formazione del nuovo profilodi operatore di interesse sanitario perl’area della riabilitazione, di cui all’articolo1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006,n. 43.6. Le disposizioni contenute nel decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanzedel 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzettaufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 siapplicano anche al massofisioterapista ilcui titolo ¨ stato conseguito dopo il 17marzo 1999.*4. 07. Bergamini, Genovese, RiccardoGallo, Rondini.Durante il Convegno del prossimo 10 giugno verr  ampiamente trattata  e affrontata la tematica del riordino nella quale AIM ¨ parte attiva!!