Fisioterapista pu² operare senza prescrizione del medico? Ecco la risposta del Consiglio di Stato.

Sul ricorso in appello, presentato da un’associazione di categoria, si ¨ espresso il Consiglio di Stato che, in rfierimento alla Legge Regionale della Basilicata, ne ha sancito la piena legittimit .
Ricostruiamo il percorso giurisdizionale.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata – Sezione I, con sentenza n. 131 del 9 gennaio 2014 depositata il 14 febbraio 2014, ha respinto il ricorso avverso la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 1058 del 7 agosto 2012 (in B.U.R.L. n. 31 del 27 agosto 2012), con la quale, nell’approvare la direttiva di indirizzo ai sensi degli artt. 2, c. 1 bis e c. 2, e 4, c. 3, della L.R. n. 28/2000, si ¨ stabilito che il fisioterapista potesse erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e che potesse utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicali. 
Il T.A.R., dopo aver ricostruito puntualmente la normativa nazionale (D. Lvo n. 502/1992, D.M. n. 471/1994 e L. n. 251/2000) e regionale (L.R. n. 28/2000) in subiecta materia e richiamato proprie precedenti sentenze, ha riconosciuto la legittimit  di quelle prescrizioni imposte con direttiva di indirizzo della Regione circa i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture sanitarie, anche ai fini dell’autorizzazione o meno dell’esercizio dell’attivit  sanitaria, e che, in proposito, hanno tenuto conto sia della differenza tra il fisiatra o altro medico specialista, in possesso di specifica laurea, e il fisioterapista, dotato di diploma universitario, sia della complessit  e complementariet  delle apparecchiature e/o attrezzature da utilizzare, in vista del perseguimento della tutela della salute e della sicurezza del paziente e in sintonia anche con le normative europee.
Come gi  sostenuto con la citata propria pronuncia n. 1890/2013 i requisiti posti per le professioni sanitarie e che legittimano il loro esercizio rispondono all’interesse di ordine generale di tutelare la collettivit  contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario, per cui l’opzione interpretativa fatta propria dal T.A.R. si appalesa nel caso di specie coerente con tale interesse ed ¨ confortata da una serie di elementi interpretativi sistematici.Si richiamano al riguardo l’art. 1 della legge n. 46/2006; il D.M. Sanit  29 marzo 2001; la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2007, che ha ribadito la centralit  della competenza statale sulla potest  legislativa regionale che si esercita sulle professioni cos¬ come individuate e definite dalla normativa statale; le linee guida del Ministero della Sanit  in G.U.R.I. 30 maggio 1998 (Accordo Governo – Regioni – Province Autonome) che dettano indirizzi e criteri generali, in modo da assicurare livelli uniformi di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale, ferma l’autonomia delle Regioni nell’adottare le soluzioni organizzative pi¹ idonee.Emergono cos¬ concrete indicazioni circa l’ambito delle competenze del fisioterapista e la delimitazione delle stesse rispetto a quelle proprie del medico specialista che, si rammenta, ¨ responsabile della predisposizione delle attivit  terapeutiche e del progetto riabilitativo anche se la sua elaborazione ¨ frutto di un lavoro di equipe.I programmi riabilitativi costituiscono ulteriori specificazioni del progetto, chiaramente elaborati anch’essi dall’equipe, sotto la guida del medico e con l’ausilio degli altri operatori sanitari, tra cui il fisioterapista, la cui attivit  “valutativa e diagnostica” si svolge, dunque, sempre sotto la guida e le prescrizioni mediche del medico specialista e per l’appunto concorre ad elaborare, in termini esecutivi, il programma di riabilitazione che fa parte dell’intervento terapeutico gi  “a monte” definito dal progetto.Cos¬, con la impugnata D.G.R. n. 1058/2012, recante la direttiva di indirizzo riguardo alla figura professionale del fisioterapista, in applicazione della citata normativa regionale e di specifico o.d.g. approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 216/2011, la Regione ha definito l’organizzazione dei servizi della riabilitazione e la metodologia, individuando puntualmente il progetto riabilitativo individuale e i programmi riabilitativi individuali del medico specialista, quindi gli interventi del fisioterapista soggetti alle prescrizioni del medico e l’attivit  libero – professionale non soggetta ad autorizzazione se prevalente rispetto all’aspetto organizzativo (rapporto 1/1 fisioterapista-paziente), e ci² anche con riguardo all’utilizzo, non prevalente, di apparecchiature elettromedicali e solo complementari al proprio esercizio professionale, in sintonia con la normativa statale (D. Lgs. n. 229/1999).
 
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