IDROTERAPIA E ABUSIVISMO – ART. 3 L. 23 giugno 1927, n.1264

L’idroterapia, cio¨ la cura basata mediante l’uso di acqua comune (non termale) ¨ una pratica riservata ad una specifica figura sanitaria. In Italia tale operatore ¨ stato identificato nel Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici ai sensi del R.D. 1334/28 che su semplice prescrizione del medico provvede alle applicazioni dell’idroterapiche. 
L’art. 16 del Regolamento e la Circolare 20400/3 prevedono che: su prescrizione del medico ¨ consentito agli infermieri specializzati, quale il Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, l’esecuzioni di bagni medicali a scopo terapeutico.
In Italia l’unico operatore specificamente abilitato all’idroterapia ¨ il Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici. Nessun altra professione o arte sanitaria o del benessere ¨ abilitata ad esercitare tale attivit Â , a meno che non sia espressamente previsto nel suo profilo professionale.
OPERATORI NON ABILITATI ALL’IDROTERAPIA AI SENSI DEL R.D. 1334/28: – OPERATORI IN GENERE DEL BENESSERE E DELL’ESTETICA- ALTRE ARTI O PROFESSIONI SANITARIE IL CUI PROFILO PROFESSIONALE NON CONTEMPLA ESPRESSAMENTE IL TRATTAMENTO IDROTERAPICO