LA REGIONE LOMBARDIA RICONOSCE IN PARTE LE RICHIESTE AIM

La DG Istruzione, Formazione e Lavoro ha emesso un nuovo Decreto che sostituisce il precedente allegato “A” del Decreto di Istituzione dei corsi per Massaggiatori e Capi Bagnini degli stabilimenti idroterapici. In particolare, il Decreto, accogliendo anche se solo parzialmente le richieste fatte dall’AIM, ha limitato il riconoscimento dei Crediti formativi al 50% delle ore previste per il biennio, che dovr Â  comunque essere svolto per intero. In pratica il riconoscimento non abbrevia il corso di studio che ¨ e resta un biennale.Con decreto n 455 del 6 maggio 2011, la direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha emanato disposizioni in merito all’oggetto, decidendo tra l’altro di stralciare, con decorrenza immediata, il passaggio del punto 7 dell’Allegato A del decreto n. 10043/2009, confermando che “il criterio della valutazione dei crediti formativi per i percorsi di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici viene riportato alla regola generale, prevista dal decreto n. 9837/2008 che stabilisce che possono essere riconosciuti crediti formativi solo fino a un massimo del 50% delle ore totali del percorso.”Hanno valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema di IFP e dai soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro.SCARICA IL DECRETO