L’ITALIA E’ UNO STATO DI DIRITTO ANCHE PER IL M.C.B.

L’ennesimo tentativo ministeriale,  in background, di regolamentare una professione mediante una sentenza di un solo Tar e mediante circolari interne, prive di effetti e di valenza esterna, ¨ stato nuovamente scoperto e svelato dall’AIM. Noi riteniamo tali atti nulli, privi di valore e ingiusti oltre che un attacco diretto e un comportamento indegno, privo di senso dello Stato e delle Istituzioni e che certamente non ¨ esemplare, tanto meno da imitare. Sul piano prettamente del diritto, poi, ¨ un palese scontro tra organi dello Stato e tra il potere Esecutivo e quello Legislativo, tanto che, sulla questione, sar  anche necessario chiedere all’organo preposto di sollevare un conflitto di attribuzione  dei  poteri  dello  Stato,  in  quanto,  a  nostro  avviso,  di  matrice  marcatamente incostituzionale.
Ci riferiamo in particolare ai tentativi, ormai in uso presso il Ministero e, a pioggia, presso altri enti pubblici (vedi alcuni uffici regionali, Province Autonome, asl e addirittura Federazioni sportive), di descrivere la professione di MCB, non secondo quelle che sono le prerogative e le mansioni attribuitale dalla LEGGE, ma attraverso atti interpretativi di alcun valore giuridico, “allusioni”, e SCORRETTE informazioni fornite agli utenti.
Ad ogni richiesta di informazioni (per un tirocinio, per un lavoro, per la presentazione dei documenti per la comunicazione al comune di inizio attivit  o solamente per avere un chiarimento da chi dovrebbe essere preposto ad informare correttamente il cittadino), siamo ormai abituati alla seguente risposta: “si comunica che il massaggiatore e capo bagnino ¨ annoverata dalla legge vigente come arte ausiliaria delle professioni sanitarie: pertanto ¨ da ritenersi diversa dalle professioni sanitarie e, secondo quanto disposto dalla sentenza TAR Lombardia 676/2011, pu² svolgere la propria attivit  esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e la responsabilit  di un fisioterapista e non pu² porre in essere atti riservati a quest’ultimo o a qualunque altra professione sanitaria regolamentata”
Abbiamo provato ad ottenere tale risposta pi¹ volte, anche nel caso in cui si sia chiesto solamente il NOME DI BATTESIMO all’interlocutore! Una risposta che sa tanto di RISPONDITORE AUTOMATICO, che, in verit , non risponde mai alle domande precisamente rivolte: 
– “Scusi posso aprire uno studio?”…. “si comunica che il massaggiatore e capo bagnino ¨â€¦â€¦.: pertanto ¨ da ritenersi diversa dalle professioni sanitarie e, secondo quanto disposto dalla sentenza TAR Lombardia 676/2011, pu² svolgere la propria attivit  esclusivamente in rapporto di dipendenza……… e non pu² porre in essere atti riservati a quest’ultimo o a qualunque altra professione sanitaria regolamentata”
– “Posso lavorare in una struttura convenzionata?…. “si comunica che il massaggiatore e capo bagnino ¨â€¦â€¦.: pertanto ¨ da ritenersi diversa dalle professioni sanitarie e, secondo quanto disposto dalla sentenza TAR Lombardia 676/2011, pu² svolgere la propria attivit  esclusivamente in rapporto di dipendenza……… e non pu² porre in essere atti riservati a quest’ultimo o a qualunque altra professione sanitaria regolamentata” 
– “Ciao come ti chiami?” …. “si comunica che il massaggiatore e capo bagnino ¨â€¦â€¦.: pertanto ¨ da ritenersi diversa dalle professioni sanitarie e, secondo quanto disposto dalla sentenza TAR Lombardia 676/2011, pu² svolgere la propria attivit  esclusivamente in rapporto di dipendenza……… e non pu² porre in essere atti riservati a quest’ultimo o a qualunque altra professione sanitaria regolamentata”
– “Scusi che lavoro fa sua moglie?”……. “si comunica che il massaggiatore e capo bagnino ¨â€¦â€¦.: pertanto ¨ da ritenersi diversa dalla professione di mia moglie!!!”
Eppure la professione della moglie del suddetto ipotetico interlocutore potrebbe essere l’unica pi¹ “vecchia” della professione di MCB (istituita nel 1928!) 
Tentiamo di reagire con una battuta, a quello che appare una vera e propria “macchinazione”, che sta provocando gravissimi danni alla Nostra professione.
Una risposta di tal tipo ¨ divenuta INTOLLERABILE, in quanto, violando ogni principio di diritto, fonda le proprie valutazioni su personali interpretazioni di una parte di sentenza, nonch¨ su atti privi di valore giuridico e non sulla normativa di legge (CHE NON VIENE MAI CITATA!!) che descrive e regola la professione di MCB con grande chiarezza: essi ancor oggi non la conoscono o non vogliono volutamente applicarla o commentarla, nonostante proprio la sentenza 676/11 (che si vuole ribaltare con arte da prestigiatore) ne  abbia sancito la piena applicabilit .
La manovra ¨ fin troppo chiara: citando e interpretando la sentenza 676/11 (solo in una parte e a proprio piacimento – vedi la parola “dipendenza”) e agendo presso gli enti pubblici attraverso circolari meramente interpretative, senza contraddittorio delle parti, SI CERCA di aggirare la normativa ex RD 1334/28, regolante la professione di MCB, LA QUALE E’ L’UNICA FONTE CHE DOVREBBE ESSERE CITATA e che dice ESATTAMENTE IL CONTRARIO di ci² che si vuole alludere in circolari senza valore e senza cognizione di causa.
L’esempio ¨ classico nel caso in cui si chiedano chiarimenti in merito all’esercizio della professione in regime libero professionale: palesemente previsto dagli artt 3,4,20,21 del Regio decreto 1334/28, ma che diventa “dubbio” allorquando le Istituzioni rispondono con interpretazioni varie, ma senza attenersi alla suddetta normativa, ponendo alla base atti non conferenti con l’argomento (vedi la frase “non pu² porre in essere atti riservati ad altre professioni sanitarie”: bella scoperta!).
Ma le domande pi¹ importanti sono queste: chi ¨ il grande manovratore? Chi ¨ l’autore e il promotore del RISPONDITORE AUTOMATICO? Chi, volutamente, omette le leggi al solo fine di favorire chi vorrebbe limitare al minimo le competenze e gli sbocchi professionali del MCB a dispetto delle CLAMOROSE SCONFITTE GIUDIZIARIE? 

Una cosa ¨ certa:Il siffatto tentativo di produrre, con atti meramente interpretativi e una sola sentenza (che tra l’altro ha rigettato i ricorsi posti contro gli MCB), che non forma il cd. giudicato sostanziale e che, in quanto isolata, non pu² essere considerata “giurisprudenziale”, effetti di regolamentazione di un’arte sanitaria, ¨ in assoluto contrasto con le leggi e la Costituzione:
– con le leggi, in quanto Testo Unico delle Leggi Sanitarie e norme generali del diritto prevedono che eventuali limitazioni o modalit  di esercizio di un’arte sanitaria dovranno essere normate con apposito regolamento, da emanare con Decreto Interministeriale, di concerto tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione sentita, ovviamente, la Conferenza Stato Regioni (legge Costituzionale n. 3/2001  inerente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”), in quanto nel novero della materia delle professioni, cosiddetta “concorrente”. Varie sentenze del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale) hanno gi  ribadito, pi¹ volte, il concetto. Ma spesso non c’¨ peggior sordo di chi non vuol sentire;
– con la Costituzione, per le previsioni degli articoli 33 e 41 e per l’espressa separazione dei poteri dello Stato, in particolare tra l’esecutivo e il legislativo. Un organo amministrativo, qual ¨ un Ministero,  non  pu²  sostituirsi  al  Legislatore,  con  pareri  e  orientamenti  peraltro  privi  di fondamento normativo, anche in mancanza di lacune legislative. Peraltro il Giudice del Tar dell’Aquila, con sentenza 311/2002, aveva gi  chiarito che fin quando la professione di Massaggiatore non sar  disciplinata nuovamente in modo completo ed esauriente con una legge dello Stato, vige la disciplina vigente o previgente coadiuvata dalla normativa comunitaria alla quale lo Stato italiano, dopo la cessione della sua sovranit  in materia (prevista dal D.lgs 206/2007 e precedenti), non pu² sottrarsi – PACTA SUNT SERVANDA.
Il palese ed ormai consueto atteggiamento del Ministero di ‘legiferare’ mediante proprie interpretazioni ¨ quindi un atto che riteniamo di per s© gravissimo, che diviene ancor pi¹ grave allorch© si pensa al grande disorientamento che ha indotto e che continua ad infondere nella categoria, determinando sconcerto sia in quelli che gi  esercitano da tempo la professione, sia in quelli che stanno attuando il percorso formativo. Queste ultime considerazioni, che scaturiscono da dati oggettivi rilevati da A.I.M., suscitano tra l’altro un profondo senso di sconcerto e sdegno, soprattutto in un periodo ‘critico’ come quello attuale, quando si pensa che la categoria dei Massaggiatori pu² tutt’ora offrire molte opportunit  in termini occupazionali, sia in Italia che all’estero.
  Pertanto fin d’ora, l’A.I.M. si pronuncia contro questi comportamenti da Stato Assoluto e poco Democratico, proponendo la sua viva e ferma opposizione ad ogni ulteriore atto che verr  emesso in contrasto con la Costituzione e le norme vigenti, italiane ed europee, con tutti i mezzi e le risorse  messe  a  disposizione  dalla  magistratura,  per  confermare  i DIRITTI  ACQUISITI  dai Massaggiatori italiani, che l’A.I.M. sostiene da anni.  
La Direzione Nazionale
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