Massaggi e manipolazioni: se c’¨ patologia ¨ necessaria l’abilitazione

La recente giurisprudenza, ormai consolidata, si pone contro l’abusivismo nel massaggio e terapia manuali, soprattutto nei confronti di chi non possiede la qualifica professionale abilitante all’esercizio dell’arte sanitaria di Massaggiatore.

Attenzione ai guaritori di mal di schiena, ernie, dolori cervicali e strappi muscolari: se il malato ¨ affetto da una patologia, il massaggiatore deve essere munito del titolo professionale di MCB o massofisioterapista della riabilitazione (l’attuale fisioterapista), in quanto il trattamento ha finalit  terapeutiche; in caso contrario scatta il reato di “esercizio abusivo della professione”. Al contrario, nel caso in cui si tratti di massaggio “relax” o (come spesso viene definito) “estetico”, non c’¨ bisogno di alcuna abilitazione. ˆ quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1].   Massaggi a pagamento senza abilitazione professionale: scatta la condanna per “esercizio abusivo della professione di massofisioterapista della riabilitazione” tutte le volte in cui le persone, sottopostesi alle manipolazioni, si siano presentate in condizioni fisiche precarie, con patologie vere e proprie. ˆ irrilevante, in occasione dei massaggi il mancato utilizzo di macchinari o che i trattamenti non abbiano avuto carattere periodico tanto da classificarli come “terapia”. Basta anche una sola manipolazione per far scattare il reato e questo perch©, in presenza di patologie cliniche del paziente, ¨ necessario il titolo professionale.   Per la Corte Suprema, la finalit  terapeutica, volta a dar sollievo a patologie vere e proprie come distorsioni, lombosciatalgie, ecc., incidono sulla salute delle persone; il che consente di distinguere questo tipo di massaggi dalla attivit  a scopo meramente distensivo e liberamente esercitabile da chiunque senza adeguate conoscenze tecniche e senza specifica abilitazione.