PRECISAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA DG ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

La Direzione Generale ha fornito delle precisazioni in merito al percorso formativo del Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici.Sito Regione Lombardia D.G. Istruzione, formazione e lavoro: LINKDal sito:”Forniamo alcune precisazioni in merito alla figura del Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici finalizzate ad agevolare sia le istituzioni formative sia i cittadini interessati alla frequenza dei percorsi di formazione fermo restando che il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute.  A tale proposito si ritiene opportuno richiamare due note del Ministero della Salute, indirizzate una alla associazione italiana massaggiatori capo bagnini in data 19 luglio 2007 e una alla Azienda Sanitaria Locale di Milano in data 17 giugno 2010. Nelle due note sono chiariti i termini delle competenze in capo alla Regione. In particolare scrive il Ministero €œl’autorizzazione e l’organizzazione dei percorsi per Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici sono di competenza regionale€¦€ e €œ€¦.a differenza di quanto avviene per le arti ausiliarie di ottico e odontotecnico non esistono programmi di studio omogenei€, €œn¨ norme che ne delineino le competenze€. Per quanto attiene al loro inquadramento nell’ambito del sistema generale dei soggetti operanti in Sanit Â  il Ministero ribadisce che €œi Massaggiatori e Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie€. Quanto al loro impiego presso le strutture convenzionate con il SSN o con il SSR il Ministero ribadisce che non sono figure professionali contemplate fra quelle che la vigente normativa individua come indispensabili per poter ottenere l’accreditamento. Il Ministero chiarisce inoltre che €œse le strutture di cui trattasi rispettano i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di idoneit Â  degli ambienti e tipologia di personale da impiegare nei diversi reparti, possono comunque, in aggiunta al personale che la normativa individua come necessario, assumere e impiegare anche Massaggiatori e Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici che, in ogni caso, non potranno compiere atti riservati ai professionisti sanitari€. €œPertanto i massaggiatori e capi Bagnini degli stabilimenti idroterapici possono essere assunti dalle strutture private convezionate solo in aggiunta rispetto al personale che la normativa vigente prescrive per ottenere l’accreditamento€. €œQuanto al paventato diritto degli operatori di cui trattasi di essere assunti presso le strutture pubbliche, si rappresenta che lo stesso, a normativa vigente, non sussiste, posto che i Massaggiatori e Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici non sono figure ricomprese nel CCNL della sanit Â  pubblica€