STORICA SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE – UN’ALTRA VITTORIA DI AIM

Il Tribunale penale di Brescia disegna il “mansionario” del mcb (a cura dello studio legale AIM)   Prima sentenza “storica” (dati i pochissimi precedenti) sull’attivit  del MCb e l’eventuale “abuso di professione fisioterapica”, destinata a divenire un caposaldo sulla definizione del mansionario del mcb (almeno in assenza di ulteriori interventi legislativi o ministeriali). Il Tribunale di Brescia, chiude, con sentenza 2459 del maggio 2015, che riteniamo epocale e finalmente chiarificatrice di tante incomprensioni sull’attivit  del mcb, uno dei primi processi che hanno visto coinvolgere un mcb accusato di abuso di professione fisioterapica, sulla falsa convinzione che l’utilizzo di elettromedicali o l’assenza di un “sanitario” (fisioterapista o medico) nello studio, fossero sintomi di abuso. Il processo, grazie alla tenacia del mcb “Imputato” il quale ha rifiutato compromessi o patteggiamenti per veder finalmente affermare la propria professionalit , ¨ stato seguito dallo studio legale AIM Avv Alessandro Carluccio, il quale ha, finalmente, potuto riversare “sul tavolo” tutta la documentazione raccolta da AIm in questi anni e sino ad ora tenuta in un cassetto per ovvie strategie difensive. Il risultato ¨ una sentenza che afferma tali importanti principi: -          Il mcb pu² svolgere mansioni di competenza anche del fisioterapista (non tutte ovviamente, ma solo quelle legate alla massoterapia) -          Le mansioni del mcb comprendono la massoterapia senza prescrizione medica (Wellness – massaggio sportivo) -          Il mcb pu² operare presso strutture sanitarie convenzionate e non -          Il mcb pu² aprire propri studi massoterapici con comunicazione comunale e operare dietro prescrizione medica, la quale dovr  essere dettagliata con la dicitura “ciclo di massoterapia” e non con la semplice dicitura FKT -          Il mcb pu² utilizzare apparati elettromedicali (su prescrizione) con particolare riferimento alla tekarterapia e ultrasuoni. Non solo Il Tribunale di Brescia, al fine di addivenire a tale importante sentenza, ha ritenuto essenziale la documentazione fornita dalla difesa, tra cui il parare del Consiglio Superiore Sanit  del 2000 e lo stesso mansionario di AIM, citati dal Giudice estensore e ritenuti, di fatto, il vero e proprio modello di mansionario del mcb, nonch© una perizia redatta da AIM sulla differenza tra l’attivit  del fisioterapista e il mcb. Tale sentenza ricalca una precedente sentenza ottenuta dallo studio legale AIM, al Tribunale del Riesame di Varese, la quale aveva gi  statuito il principio secondo cui alcuno poteva impedire al massaggiatore mcb di utilizzare la tecnologia (elettromedicali)) in ausilio al proprio lavoro, purch¨ fossero compatibili con l’arte del massaggio. Ritengo che tale sentenza non solo sia un grave colpo per chi sino ad oggi descriveva la professione di mcb con le parole del TAR Milano (“alle dipendenze del fisioterapista” “lavoro strumentale”): oggi forse dovr  utilizzare le parole del Tribunale di Brescia! Questi i punti essenziali, ma il prossimo passo sar  riflettere sui punti della sentenza e ridisegnare un documento che disegni in maniera ancor pi¹ completa il modus operandi del MCB. Cosa che potr  essere fatta in un congresso per esempio. Cordialmente. Avv. Alessandro Carluccio (studio legale AIM) Â