STUDIO DI MASSOTERAPIA

Come previsto dalla legge vigente – il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 -, dalla Circolare 20400/3 del Ministero dell’Interno e dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici pu² aprire, come del resto ogni professionista esercente un’arte o professione sanitaria, il proprio studio di massoterapia. La richiesta di autorizzazione, che poi consiste in una semplice DIA o SCIA da inviare al Comune in cui si intende esercitare l’attivit Â , ai sensi dell’art. 3 del R.D. 1334/28 dovr Â  essere redatta come da apposito modello scaricabile nell’area download del nostro sito.
Non ¨ possibile, a meno che non vi siano problemi strutturali e/o di igiene, negare l’apertura dell’esercizio autonomo della professione. Ogni atto contrario a quanto sancito dalla legge e dalla Costituzione sar Â  impugnato ricorrendo se necessario anche all’Autorit Â  Giudiziaria.
L’attivit Â  massoterapica nel proprio studio professionale ¨ per legge soggetta a prescrizione e successivo controllo da parte del medico art. 15 R.D. 1334/28. Non ¨ prevista da alcuna fonte normativa la presenza o il supporto di altre professioni. L’attivit Â  idroterapica, art. 16 R.D. 1334/28 ¨ invece per legge soggetta solo a semplice prescrizione. All’interno dello studio dovr Â  essere apposto in modo ben visibile il Diploma di licenza di abilitazione all’esercizio dell’arte sanitaria in argomento art. 20 R.D. 1334/28, la riproduzione delle mansioni esercitabili e vietate previste dagli articoli 14 – 15- 16. Potete scaricare il modello da appendere nello studio direttamente qui >art. 20<.
La segreteria nazionale